CONFRATERNITA  DELLA  SOPRESSA
DI  SAN  GIACOMO  MINORE 
DI  ROMANO D’EZZELINO 
ED  ALTRI  COMUNI  LIMITROFI
 
SEDE: Via Minzoni 41, San Giacomo di Romano d’Ezzelino (Vi) 
Fondata nel 1999  
  
Statuto
 

Art. 1  Oggi 22  novembre 1999 è costituita la Confraternita della sopressa di San Giacomo Minore di Romano d’Ezzelino  ed altri Comuni limitrofi.

Art. 2  I 12 soci fondatori sono: Bussolaro Leonida, Valle Bruno, Neri Bruno, Girardi Renato, Girardi Roberto, Astuni Mario, Bussolaro Ennio, Luisetto Dante, Braiter Moser (Freddi), Mocellin Claudio, Cavalli Paolo e Giuriato Renato.

Art. 3  la Confraternita ha lo scopo di valorizzare la degustazione della carne suina insaccata (salami e sopresse), tipico prodotto veneto realizzato con modalità di lavorazione assolutamente tradizionali. Vengono utilizzate le parti nobili del maiale, coscia inclusa;  la preparazione e successivo insaccaggio vanno fatti tenendo presenti le tradizioni locali. La sopressa industriale non rientra fra i prodotti presi in considerazione dalla Confraternita;

Art. 4 La Confraternita si propone di intraprendere, appoggiare e partecipare ad iniziative culturali e gastronomiche anche organizzate da altri e attribuire ai prodotti suini attestazioni di qualità e di bontà.

Art. 5  La Confraternita è un organismo apolitico e apartitico, senza scopo di lucro.

Art. 6  Si compone di 12 Consiglieri che includono il Presidente, il Vicepresidente e il Tagliatore Ufficiale. Fra i Consiglieri possono essere eletti eventualmente il Tesoriere, i Revisori dei Conti e i Probiviri.

*Assemblea del 23.10.2009:  L’Assemblea può accogliere Soci Sostenitori fra persone proposte dai Confratelli che collaborano per la riuscita delle manifestazioni. Inoltre stabilisce che il numero dei confratelli non ha limitazione.

*Assemblea del 03.02.2007: paludamenti e logo. I paludamenti ufficiali della confraternita sono: giacca nera o scura sopra alla camicia bianca, cravatta rosso bordeaux con logo sulla parte centrale; il logo è costituito da uno scudo contenente in alto a destra l’immagine di n. 3 fette sopressa, in basso a sinistra un coltello e forchetta incrociati racchiusi in un cerchio verde. Dall’alto al basso, da sinistra a destra, compaiono le lettere maiuscole CDS. Il rettangolo è circondato da due ramoscelli con bacche. Il tutto è completato da una corona regale posta sopra il rettangolo.

Art. 7  Un confratello non fa più parte della Confraternita in caso di recesso volontario, per espulsione per gravi motivi, per assenza ingiustificata  per due volte alla riunione annuale e *Assemblea del 23.10.2009 per non essere in regola con la quota associativa. La scelta del nuovo confratello va fatta dal Consiglio Direttivo, in seduta plenaria, dopo esamina delle richieste pervenute. *Assemblea del  23.10.2009: possono chiedere di diventare confratelli tutti coloro che ritengono di  avere i requisiti e di condividere gli scopi espressi nell’art. 3.

Art. 8  Non è ammesso aumentare il numero dei componenti la Confraternita. *Assemblea del 23.10.2009: Abrogato e sostituito con il diritto di aspettativa: in casi eccezionali e per motivi familiari o professionali il confratello che prevede di non poter frequentare le attività della Confraternita per un periodo determinato, comunque non superiore a 12 mesi (salvo proroghe del consiglio direttivo), può chiedere l’aspettativa con comunicazione scritta e motivata al Presidente. Il consiglio direttivo ne prende atto e ne dà comunicazione ai confratelli.

Art. 9 La sede della Confraternita è a Romano d’Ezzelino, Via G. Minzioni 41, presso la residenza del Presidente protempore.

Art. 10 La confraternita ha durata fino al 31.12.2010 e la scadenza potrà essere prorogata. *Assemblea 04.11.2010 scadenza prorogata al 31.12.2030.

Art. 11 la Confraternita si riunisce almeno una volta all’anno, nel periodo autunnale e ogniqualvolta ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice-presidente o da almeno 3 associati che ne facciano richiesta.

Art. 12  La riunione annuale può coicidere con la tradizionale gara per la premiazione della miglior sopressa che si svolge ogni anno fra i componenti la Confraternita. 

Art. 13  I confratelli che per constatati validi motivi non possono partecipare alle riunioni possono farsi sostituire da un altro confratello mediante conferimento di delega scritta.

Art. 14 Ogni decisione della Confraternita viene assunta a maggioranza dai confratelli e rispettata all’unanimità.

Art. 15  Le spese o i costi sostenuti per riunioni, attività varie, abbigliamento sociale ed altro vengono ripartiti in eguale misura fra i soci.

Art. 16  Gli incarichi ricoperti in seno alla Confraternita (Presidente, Vicepresidente, Tagliatore, ecc.)  durano fino a dimissioni da parte dell’interessato.

Art. 17 La gara annuale per la premiazione  de la miglior sopressa è regolamentata da apposito regolamento.

Art. 18 Altre norme di comportamento dei componenti la Confraternita vengono stabilite, se necessario, di volta in volta prima dell’inizio delle manifestazioni.

Art. 19 Le modifiche al presente statuto vengono effettuate con la  approvazione dei confratelli e in mancanza in base a quanto previsto dalla Legge in materia.

Art. 20  Per quanto non contemplato nel presente Statuto, in attesa di adeguamento dello stesso, valgono le norme di Legge.  

Letto e sottoscritto da tutti i soci fondatori oggi 22 novembre 1999

Riconfermato nella seduta del  21 maggio 2013